FAQ

Le strade ubicate in aree montane e collinari, che sono a servizio di boschi, pascoli e alpeggi e destinate allo svolgimento di attività in campo agricolo e forestale, costituiscono la rete della viabilità silvo-pastorale.

Si tratta di tracciati permanenti prevalentemente a fondo naturale, con eventuali brevi tratti stabilizzati o pavimentati dove il transito è più pericoloso o la conservazione del tracciato è più problematica per l’elevata pendenza o per la natura instabile del fondo.

Come previsto dalla Legge regionale 31/03/1992, n. 14, nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.

I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni. I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno apposito.

Approfondimento

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot