FAQ
Le strade ubicate in aree montane e collinari, che sono a servizio di boschi, pascoli e alpeggi e destinate allo svolgimento di attività in campo agricolo e forestale, costituiscono la rete della viabilità silvo-pastorale.
Si tratta di tracciati permanenti prevalentemente a fondo naturale, con eventuali brevi tratti stabilizzati o pavimentati dove il transito è più pericoloso o la conservazione del tracciato è più problematica per l’elevata pendenza o per la natura instabile del fondo.
Come previsto dalla Legge regionale 31/03/1992, n. 14, nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.
I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni. I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno apposito.